Riferimenti legislativi


Capo II
Istituti tecnici superiori (ITS)
Articolo 6
Standard organizzativi delle strutture
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di
programmazione dell’offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n.
40, articolo 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani
territoriali di cui all’articolo 11 del presente decreto.
2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma
3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, con
una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale,
nazionale e comunitaria.
3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su
tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare
l’associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/99, articolo
69, comma 2, nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private, la
denominazione di “Istituto Tecnico Superiore”, con l’indicazione del settore di
riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida
contenute nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo
della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del
Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell’allegato b).
4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma
2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.
5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.
6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito
della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli
standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell’allegato a).
7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’ITS esercita il controllo
sull’amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal
capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall’articolo 23, ultimo
comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
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Articolo 7
Standard di percorso
1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico
superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3,
allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con
riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all’articolo 4, per il
conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi
hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari
figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo
di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore.
Articolo 8
Certificazione dei percorsi
1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all’articolo 7, comma 1, da parte
dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell' ITS, i percorsi si
concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da
commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di
rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro.
2. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la
costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali
per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui
al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli
conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell’Unione europea.